di Luca Citterio. Dopo giorni e giorni di vana polemica, mons. Fisichella è finalmente intervenuto nella questione della comunione fatta da Silvio Berlusconi ai funerali di Vianello, chiarendo che quella comunione era del tutto lecita. Su questa vicenda è andata in scena la presunzione di una serie di ignoranti, specie giornalisti che vogliono fare i teologi senza sapere un tubo. E che hanno parlato di "privilegio" per la concessione della comunione al divorziato Cavaliere. Il divorzio, in realtà, non è peccato in sè, ma lo sono le situazioni che determina. Questo soprattutto perchè se il divorziato da matrimonio religioso si risposa può solo farlo con matrimonio civile e quindi è un adultero e un concubino per la Chiesa che considera valido ancora ed esclusivamente il primo matrimonio, quello sacramentale. Questioni di dottrina spiccia, ma su questa faccenda s'è vista un'ignoranza e una presunzione pazzesca dei moralisti d'accatto che hanno accusato la Chiesa di assecondare i comodi di Berlusconi. Eppure non era difficile capire che Berlusconi avendo mollato la Lario è uscito dalla situazione di pubblico peccatore. Se se ne è pentito e se si è confessato può ricevere lecitamente la comunione perchè solo la sua coscienza può dire se è stata sua la colpa dell'abbandono della prima moglie. Capito, teologi della mutua?
Di seguito, alcuni riferimenti in materia.
Sacramentum caritatis. "prassi della Chiesa, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere ai sacramenti i divorziati RISPOSATI, perchè il loro stato e la loro condizione di vita oggettivamente contraddicono quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa che è significata ed attuata nell’eucaristia".
Catechismo della Chiesa Cattolica. (1650): “Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza”. Dunque, se chi si separa per gravi motivi conduce il resto della vita in castità non compie il peccato di adulterio che commetterebbe in quanto il matrimonio sacramentale, purchè valido, non si estingue mai.
Diritto canonico. Esclusi dalla comunione “coloro che persistono con ostinazione in un peccato grave e manifesto” (can. 915).
Luca 16,18. Chiunque ripudia la propria moglie, e ne sposa un'altra commette adulterio. Chi sposa una donna ripudiata dal marito, commette adulterio.
25 aprile 2010





